Art. 1.
(Oggetto e princìpi fondamentali).


      1. La presente legge determina i princìpi fondamentali e detta norme di competenza dello Stato in materia di spettacolo dal vivo, nel rispetto delle competenze legislative delle regioni, definite ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      2. Ai fini della presente legge, lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali compiute alla presenza diretta del pubblico nel luogo stesso dell'esibizione:

          a) musica;

          b) teatro;

          c) danza;

          d) circo e spettacolo viaggiante, ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare e contemporaneo.

      3. Costituiscono princìpi fondamentali della materia di cui al comma 1, in particolare:

          a) il sostegno e la promozione dello spettacolo dal vivo quale elemento fondamentale dell' identità nazionale, del patrimonio artistico e culturale italiano, nonché della promozione dell'immagine italiana all'estero, nelle sue manifestazioni tradizionali e contemporanee;

          b) la promozione dell'innovazione artistica e imprenditoriale;

 

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          c) la promozione della massima collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, per lo sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo, nonché con specifiche intese, accordi e convenzioni tra Ministeri, regioni, università, istituzioni nazionali di formazione per l'alta specializzazione, associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          d) la garanzia del pluralismo e delle libertà creative ed espressive, assicurando, anche in ambito regionale, la concorrenza e la parità di condizioni tra le imprese di ciascun settore nonché le condizioni necessarie a favorire pari opportunità di fruizione dello spettacolo dal vivo, attraverso strumenti di perequazione a favore di regioni e aree meno servite;

          e) il sostegno dei soggetti e dei progetti che, con carattere di continuità e con definite finalità culturali, operano nella formazione dei nuovi talenti, nella promozione delle attività creative ed espressive, nell'avviamento al lavoro degli artisti, nella produzione, nella distribuzione e nell'innovazione dei linguaggi, con specifica attenzione alla contemporaneità, alla sperimentazione e alla ricerca, all'attività verso l'infanzia e i giovani, all'interdisciplinarietà, alla multimedialità e alle nuove forme di spettacolo che attivano l'interazione con il pubblico, nonché all'integrazione multietnica della cultura;

          f) la garanzia di uno sviluppo armonico ed equilibrato sul territorio nazionale dello spettacolo dal vivo, promuovendone e sostenendone la diffusione, anche a livello europeo;

          g) la promozione dell'insegnamento delle discipline concernenti i diversi aspetti dello spettacolo dal vivo, nell'ambito del sistema scolastico e di quello dell'alta formazione artistica e musicale;

          h) la promozione e il sostegno di corsi e concorsi di alta qualificazione professionale organizzati da soggetti pubblici e privati che non perseguono fini di

 

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lucro, rivolti alla formazione e alla selezione delle diverse figure professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo;

          i) la garanzia di adeguate risorse pubbliche e la promozione dell'apporto di risorse private in favore dei diversi settori dello spettacolo dal vivo.